Premessa. La Legge regionale della Basilicata 30/2014, come modificata nel 2020, prevede che non vengano concesse nuove autorizzazioni al gioco in caso di distanza inferiore a 250 metri (nei Comuni fino a 20.000 abitanti) o 350 metri (nei Comuni sopra i 20.000 abitanti) rispetto a una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori. La misurazione avviene secondo il criterio della distanza pedonale più breve su suolo pubblico.

Nel caso di specie, un operatore aveva presentato al Comune di Brienza (Pz) una SCIA per l’installazione, nel suo locale, di apparecchi di gioco “new slot”. Il Comune di Brienza aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività per violazione delle distanze minime da un luogo di culto.

Avverso il provvedimento l’esercente ha presentato ricorso al TAR Basilicata che si è pronunciato con la sentenza 446/2023 che qui si analizza.

La SCIA. Il primo punto che viene analizzato dal TAR concerne l’utilizzo dello strumento della SCIA per l’installazione di apparecchi da gioco. I giudici, a partire dall’art. 6 della Legge Regionale, ricordano come l’esercizio delle sale gioco e l’installazione degli apparecchi da gioco siano soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

Da ciò viene tratta la conclusione che l’installazione di tali apparecchi non può essere assentita con SCIA, ma deve essere autorizzata formalmente.

La presentazione di una SCIA, dunque, secondo i giudici, non può essere strumentalmente utilizzata per la sostituzione di un espresso provvedimento autorizzatorio, prescritto dall’ordinamento giuridico.

La violazione delle distanze. Nel caso di specie risulta, anche a seguito della verificazione tecnica disposta in giudizio, la violazione delle distanze minime da un luogo sensibile. Ricorda il Collegio che il distanziometro tutela l’interesse pubblico, superiore rispetto a quello privatistico dell’esercizio dell’attività economica di sala giochi, della protezione dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (cd. ludopatia) e del conseguente benessere psico-fisico delle persone psicologicamente più esposte all’illusione di conseguire vincite e/o facili guadagni.

Il calcolo delle distanze e il Codice della Strada. Infine il Collegio conferma anche la correttezza del calcolo delle distanze effettuato (e oggetto, come si accennava, di verificazione tecnica). Ciò anche alla luce della considerazione che, in caso di dubbi, si deve tener conto di quanto stabilisce il Codice della Strada.