Premessa. Il Comune di Fiorano Modenese (Mo) ha applicato, nei confronti di una tabaccheria operante nel territorio comunale che voleva installare alcuni apparecchi di gioco nel proprio esercizio, il distanziometro previsto dalla Legge Regionale 5/2013, per la violazione della distanza minima rispetto a un luogo sensibile, ossia un centro sportivo.
Avverso tale provvedimento ha sollevato ricorso l’esercente. Il TAR per l’Emilia-Romagna, con la sentenza 671/2023 che qui si analizza, lo ha respinto confermando il provvedimento comunale ed esprimendosi, in particolare, sul punto delle modalità di calcolo del distanziometro regionale.
Il percorso pedonale più breve. Sosteneva l’esercente nel proprio ricorso al TAR che la misurazione della distanza tra la tabaccheria e il centro sportivo effettuata dal Comune doveva considerarsi errata perché l’Amministrazione ha preso in considerazione come punto di ingresso al luogo sensibile l’accesso principale al Centro e non quello in prossimità dei campi da tennis ivi ubicati, sostenendo con ciò che il Comune avrebbe di fatto equiparato tale impianto sportivo ad una piazza.
Il TAR respinge le argomentazioni di parte ricorrente. Innanzitutto ricorda che il comma 2-bis della Legge Regionale 5/2013 sul punto parla solo di “percorso pedonale più breve”, mentre la DGR 831/2017 ha precisato che “la misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile”. In altre pronunce è stato anche sottolineato che si deve “tener conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare detta misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso”.
Sulla scorta di tutto ciò il TAR ha rilevato come punto di ingresso del cento sportivo “coincide con il punto di ingresso principale (…) essendo il predetto Centro luogo composto da vari campi da gioco” ed esso deve considerarsi, ai sensi della normativa regionale, “luogo sensibile nella sua interezza (…) non essendo ipotizzabile una sua parcellizzazione (…) secondo le attività ivi praticate”.
Sulle competenze regionali. Nessun dubbio, inoltre, secondo il Collegio per quel che concerne le competenze regionali ad intervenire sul tema del gioco, ad esempio col distanziometro: le Regioni fondano, infatti, i loro provvedimenti legislativi sulla base delle competenze concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio: “il quadro normativo e giurisprudenziale consente espressamente alle Regioni di intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158/2012 come convertito in legge 189/2012”.