La normativa. La normativa della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di gioco d’azzardo prevede, tra i vari strumenti, anche il distanziometro di 300 metri, valevole anche per le tabaccherie dotate di corner per giochi e scommesse, rispetto ad una serie di luoghi sensibili (l’elenco è stato ampliato con la L.P. 10/2016).
Sempre nel 2016 (art. 20, L.P. 10/2016) si è previsto che le autorizzazioni per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle norme in vigore, anche sul piano del distanziometro, scadono entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Il caso. Nel caso di specie, il titolare di una rivendita di tabacchi con corner gioco (apparecchi ex art. 110, commi 6 e 7, TULPS) ha presentato ricorso avverso il provvedimento emesso, nel 2018, dal Comune di Bolzano avente ad oggetto la rimozione di tali apparecchi: il provvedimento amministrativo si fondava proprio sulla scadenza del termine di due anni previsto dall’art. 20 della L.P. 10/2016.
Avverso tale provvedimento e il complesso normativo della Provincia Autonoma di Bolzano, anche rispetto a rilievi di carattere costituzionale, ha presentato ricorso l’esercente. Il TRGA Bolzano si è pronunciato con la sentenza 69/2023 che qui si analizza.
Il distanziometro per le rivendite di generi di monopolio. Una prima questione che il Collegio affronta è relativa all’applicazione del distanziometro anche agli esercizi, come le rivendite di generi di monopolio, che sono già sottoposti a limiti distanziali.
Sostiene il TRGA l’assenza di incompatibilità fra le misure spaziali rispetto ai luoghi sensibili e la normativa di base delle rivendite monopoli, posto che, con le prime “il legislatore provinciale persegue lo scopo di prevenire il gioco patologico”, mentre con la seconda si vuol “garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio”.
Se così non fosse, del resto, osservano i giudici, la portata delle prescrizioni preventive del gioco sarebbe completamente vanificata, vista anche l’elevata diffusione di tabaccai che propongono occasioni di gioco legale.
In definitiva, secondo il Collegio, “le tabaccherie dotate di corner per il gioco, in relazione all’offerta di gioco che possono eventualmente proporre, subiscono il distanziometro per cui è causa nella stessa misura in cui lo subiscono le sale gioco e non possono, di conseguenza, accampare la sua incostituzionalità per il ricorrere di un predicato effetto espulsivo “maggiore”, determinato dal concorso di due diversi e autonomi strumenti limitativi rispondenti a logiche di localizzazione finalizzate al perseguimento di scopi del tutto autonomi e distinti, entrambi necessariamente da conseguire”.
Il distanziometro e le sue finalità. Argomentano i giudici che il distanziometro mira a “contrastare la ludopatia agendo, non sui soggetti che hanno sviluppato una patologia di dipendenza, per i quali, effettivamente, sembra potersi affermare, in base alle emergenze scientifiche portate a conoscenza del Collegio, che la marginalizzazione dell’offerta di gioco possa addirittura agevolare il gioco compulsivo, ma su quelli che, per la giovane età o perché psicologicamente fragili, sono particolarmente vulnerabili e dunque facile preda di una pervasiva offerta di gioco che dette fragilità intercetta e cattura”.
In un successivo passaggio i giudici, inoltre, specificano che “l’inefficacia dello strumento distanziale in rapporto alla categoria dei giocatori patologici, per i quali è necessaria l’individuazione di altre strategie di sostegno e cura, non esclude la sua adeguatezza agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal legislatore provinciale”.
Ricostruite così le finalità, il Collegio ritiene che le misure distanziali non siano implausibili né violino il canone di ragionevolezza e proporzionalità, atteso anche che le diverse tipologie di giocatore (razionale, problematico, patologico) vanno viste “come corrispondenti a fasi di un processo involutivo”.
A partire da queste considerazioni il TRGA Bolzano, dopo aver ampiamente richiamato la sentenza 1618/2019del Consiglio di Stato, respingono come manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate da parte ricorrente in relazione agli articoli 41, 32 e 47 della Cost.
Tra gli elementi sottolineati dal Collegio, anche il margine temporale di due anni (ampio, secondo i giudici) concesso dall’art. 20 della L.P. 10/2016 alle attività in essere per consentire un processo di adattamento da parte dei titolari. Ritengono i giudici che, in tal modo le “esigenze delle imprese sono state tenute nel debito conto e contemperate con l’interesse pubblico”, nel pieno rispetto anche del principio del legittimo affidamento di derivazione europea.
L’effetto espulsivo. Il cuore della questione, ossia il paventato effetto espulsivo per le attività del gioco, dai giudici viene respinto sulla base della considerazione che, in concreto, vi sono punti di erogazione del gioco legale di recente apertura in zona produttiva, come da elenco del Comune.
Altre pronunce. IL TRGA Bolzano ha ripetuto le medesime argomentazioni, rigettando uno ad uno i ricorsi degli operatori, in una serie di altre pronunce relative sempre al Comune di Bolzano (numerate, dal TRGA Bolzano, dalla 49 alla 87 del 2023).