La normativa. Il Comune di Anacapri (Na) ha adottato, con la deliberazione consiliare 44/2014, il Regolamento per i giochi leciti, con cui ha stabilito alcune regole in materia di gioco d’azzardo nel territorio comunale. Tra le prescrizioni contenute, in particolare, il Regolamento prevede:
1) il distanziometro di 150 metri rispetto ad una serie di luoghi sensibili;
2) l’apertura delle sale da gioco non prima delle ore 10.00 e non oltre le ore 21.00 (con specifiche indicazioni tramite ordinanza).
Successivamente a questo regolamento, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge 2/2020 con cui ha introdotto, tra le altre cose:
1) il distanziometro di 250 metri da una serie di luoghi sensibili per gli esercizi di nuova apertura;
2) requisiti stringenti per gli esercizi già in attività localizzati a meno di 250 metri dai luoghi sensibili;
3) fasce orarie di sospensione dell’attività di gioco variabili tra esercizi in cui il gioco è attività esclusiva o prevalente e quelli in cui non lo è (per i primi, otto ore quotidiane e consecutive di sospensione dalle 2 alle 10; per i secondi, dodici ore quotidiane di sospensione, dalle 23 alle 9 e dalle 12.30 alle 14.30);
4) l’onere di recepimento da parte dei Comuni delle previsioni della legge “entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, decorsi i quali, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione”.
Il caso. Avverso il Regolamento del Comune di Anacapri ha presentato ricorso una società operante nel settore del gioco lecito, con una serie di censure. Il TAR per la Campania si è pronunciato con la sentenza 5001/2021 che qui si analizza.
L’istruttoria. Il TAR respinge, anzitutto, la censura del ricorrente che lamentava una carenza di istruttoria. Richiamando l’ordinanza 2216/2015 del TAR Campania, con cui era stata respinta la domanda cautelare dell’esercente (ordinanza non appellata), i giudici ribadiscono che “l’esigenza perseguita in via prudenziale dal Comune di Anacapri” di porre un argine alla dipendenza da gioco “non necessita di ulteriori e particolari accertamenti istruttori rispetto ai rischi qui in rilievo” in quanto questi sono già stati “positivamente apprezzati in ambito nazionale”, con una fitta produzione normativa, benché ancora carente di apposita pianificazione nazionale.
Per un approfondimento sulle richieste istruttorie, si rinvia a questa scheda dell’area riservata.
Le competenze comunali. Il Collegio, poi, respinge anche l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente rispetto alle competenze comunali. Richiamando il parere definitivo del Consiglio di Stato 3323/2015 (con cui era stato respinto un altro ricorso avverso lo stesso Regolamento del Comune di Anacapri), viene sottolineato che “la disciplina regolamentare, senza incidere direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, è volta a governare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché l’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”.
Si tratta di aspetti che, come sottolinea sempre il Consiglio di Stato (citando anche la sentenza 300/2011 della Corte costituzionale), attengono “alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (…), tutela che rientra appunto pienamente nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006”.
Per quel che riguarda, inoltre, le prerogative comunali in tema di definizione degli orari di attività delle sale gioco e degli altri esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il TAR aderisce all’orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza secondo cui tale competenza si fonda sull’articolo 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 “nella parte in cui attribuisce espressamente [all’Ente locale] il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”, tra cui devono essere ricomprese anche le attività di gioco.
Per un approfondimento sulle competenze comunali si veda questa scheda dell’area riservata.
(a cura di Marco De Pasquale)