La normativa. Il Comune di Maratea, con l’ordinanza sindacale 42/2019, ha stabilito che il funzionamento degli apparecchi da gioco nel territorio comunale è consentito in due fasce orarie: 10-13 e 17-22. Inoltre, in caso di violazione delle limitazioni per due volte in un anno, è prevista come sanzione la sospensione dell’attività.

Il ricorso. Avverso tale atto, una società titolare di sala giochi ha sollevato ricorso. Il TAR per la Basilicata si è pronunciato innanzitutto con l’ordinanza 84/2019, con cui ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, ritenendo il ricorso cautelare presentato dalla sala giochi:

1) “assistito da fumus boni iuris, in quanto l’avversata ordinanza non risulta fondata su un’adeguata istruttoria dimostrativa dell’esistenza di effettive esigenze socio sanitarie nel territorio comunale, tali da giustificare, anche sotto il profilo della proporzionalità, la necessità di contrastare il fenomeno della ludopatia e, dunque, di limitare l’attività economica della ricorrente”;

2) fondato anche rispetto al “periculum in mora, in ragione della prospettata concreta possibilità di chiusura dell’esercizio commerciale”.

Successivamente il TAR è intervenuto nel merito con la sentenza 45/2020 che qui si analizza.

L’istruttoria. La prima questione emergente, anche in relazione a quanto espresso nell’ordinanza cautelare, è quella relativa alla lamentata carenza di istruttoria. I giudici respingono questa censura argomentando che:

1) il fenomeno della ludopatia può essere considerato “un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza”;

2) in questo senso, non mancano gli atti legislativi (dalla Raccomandazione 2014/478/UE al decreto Balduzzi alle leggi regionali, tra cui la 30/2014 della Basilicata) in cui emerge la pericolosità del gioco d’azzardo rispetto alla salute delle persone;

3) da ciò si ricava la legittimità degli interventi comunali ispirati alla tutela della salute e al principio di precauzione;

4) in ogni caso, l’ordinanza è adeguatamente motivata e presenta concreti riferimenti rispetto alla realtà territoriale, ossia le indagini statistiche condotte dal Sistema Informativo Regionale e le analisi dell’Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo (si può notare che sono entrambi elementi istruttori relativi, appunto, alla situazione regionale; per un caso in cui l’istruttoria condotta su dati non riferiti esclusivamente all’ambito comunale non è stata ritenuta sufficiente, si veda la sentenza del TAR Brescia 274/2019).

L’intesa. Altro elemento di ricorso sollevato è quello relativo all’asserita violazione di quanto espresso dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata (in cui il massimo di ore chiusura previsto consiste in 6 ore giornaliere). Il TAR ribadisce la posizione espressa anche da altra parte della giurisprudenza:

1) l’Intesa, non essendo stata recepita con decreto, non ha valore cogente (su questo si veda anche TAR Veneto, 1209/2019);

2) in ogni caso, avendo come obiettivo un riordino complessivo della materia dei giochi, “risulterebbe arbitrario e contrario al suo spirito predicane un’applicazione atomistica, limitata ad un singolo profilo”.

Le sanzioni. Infine, i giudici sono chiamati ad esprimersi in merito alla previsione della sanzione della sospensione in caso di violazione reiterata (due volte in un anno). La censura del ricorrente, fondata sull’art. 23 della Costituzione, sull’art. 7 CEDU e sull’art. 8-bis della legge 689/1981, viene respinta dal TAR: la disposizione dell’ordinanza viene ritenuta corretta ai sensi dell’art. 10 del TULPS (che ammette la possibilità di sospendere le autorizzazioni di polizia in caso di abuso), il quale a sua volta è applicabile al caso di specie in ragione dell’art. 19 del decreto legislativo 616/1977 che ha trasferito ai Comuni l’autorizzazione in questione.

 

(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)