La normativa e il caso. La legge regionale della Liguria sul gioco prescrive, all’art. 1, comma 2, che l’autorizzazione comunale per l’esercizio di sala gioco “non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, (…) altri istituti frequentati principalmente da giovani”.
Nel caso di specie, una società operante nel settore dei giochi, dopo aver ottenuto la licenza ex art. 110, comma 6, lett. b) TULPS, ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione; questa veniva negata dall’Amministrazione, a distanza di circa tre mesi dalla richiesta, a causa della presenza a meno di 300 metri di una scuola di formazione quale luogo sensibile.
Il TAR per la Liguria, dopo aver respinto l’istanza cautelare (ordinanza cautelare 119/2021), ha respinto anche il ricorso in via principale con la sentenza 36/2022.
Il silenzio assenso. In primo luogo, il ricorrente sostiene che la tardività della risposta di rigetto del Comune alla richiesta di autorizzazione (pervenuta oltre 60 giorni dalla richiesta stessa) renderebbe inefficace il provvedimento stesso di diniego, essendosi già formata una forma di silenzio-assenso sull’istanza dell’operatore.
I giudici respingono questa ricostruzione: per l’esercizio delle sale giochi con apparecchi VLT, infatti, la sezione I della tabella A di cui all’articolo 2 del d.lgs. 222/2016 prescrive solo il regime di autorizzazione, e non anche quello del silenzio assenso, a differenza di altre istanze per altre attività.
La scuola di formazione quale luogo sensibile. Anche la seconda doglianza dell’operatore economico relativa alla configurabilità della scuola di formazione come luogo sensibile ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale viene respinta dai giudici. La scuola di formazione può, infatti, essere annoverata tra i luoghi sensibili sia in quanto istituto scolastico sia in quanto altro istituto frequentato principalmente da giovani.
“Senza bisogno di indagare se l’istituto scolastico (…) sia riconosciuto o meno a livello ministeriale ovvero di acclarare il valore dei titoli di studio che esso rilascia”, scrivono i giudici, rileva la circostanza che questa sia “frequentata da oltre cento ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni”: ciò rileva, a maggior ragione, se si considera che “la finalità perseguita dal legislatore regionale si identifica chiaramente con la prevenzione della ludopatia, con particolare riguardo alle persone ritenute maggiormente vulnerabili per la giovane età”.
La richiesta di indennizzo dell’operatore. I giudici, infine, respingono anche la domanda presentata in via subordinata dal ricorrente e relativa al pagamento di un indennizzo pari agli investimenti effettuati per l’allestimento della sala da gioco.
La richiesta, infatti, non merita accoglimento perché l’art. 21-quinquies della legge 241/1990 contempla l’ipotesi di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione e non anche quella di un diniego di autorizzazione all’apertura della sala da gioco, verificatasi nel caso di specie.
(a cura di Marco De Pasquale)