La normativa. L’articolo 4 della legge regionale della Toscana 57/2013 disciplina il distanziometro regionale: in particolare è previsto il divieto di apertura di centri scommesse e punti gioco in un raggio di distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, di 500 metri da una serie di luoghi sensibili; tra questi rientrano anche i centri socio-ricreativi e sportivi i quali, qualora siano di carattere privato, devono essere facilmente riconoscibili come tali (con insegne, pubblicità, ecc) ed essere sedi operative per poter essere considerati come luoghi sensibili.
Il caso. Nel caso di specie, una società operante nel settore del gioco ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Lucca ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza per l’attività di scommesse e per la raccolta delle giocate mediante VLT: i locali, infatti, non rispettano il limite di distanza prescritto dalla legge essendo situati a 380 metri (secondo il percorso più breve) dal Circolo del tennis.
Sul ricorso presentato dalla società su è pronunciato il TAR per la Toscana con la sentenza 1577/2021 che qui si analizza.
Il calcolo della distanza. Il tema centrale di questo giudizio consiste nelle modalità di calcolo delle distanze: usando due criteri distinti, infatti, la società ricorrente e l’Amministrazione giungevano a conclusioni opposte.
Il TAR chiarisce che le condizioni da soddisfare attengono a due elementi:
1) il percorso pedonale più breve (come la norma espressamente prevede);
2) l’utilizzo di un percorso pedonale che sia conforme alle previsioni disciplinari del Codice della Strada.
Confrontando i due percorsi proposti in giudizio, il Collegio decide di respingere quello proposto dall’esercente in quanto, benché entrambi gli itinerari presentassero dei passaggi pedonali privi di marciapiede, in quello dell’Amministrazione comunale la mancanza di marciapiedi era limitata a venti metri in un parcheggio (poco pericoloso), mentre nell’altro caso il tratto risulta più ampio e in correlazione a strade a ordinaria percorrenza, ove quindi il pedone è sicuramente esposto a pericolo.
Sui circoli sportivi privati. Infine, il TAR conferma che dalla lettura della normativa si deve trarre la conclusione che i centri socio-ricreativi e sportivi privati sono da ritenersi compresi tra quelli che costituiscono luoghi sensibili: non rileva pertanto la circostanza che le attività siano accessibili, o meno, ai soli associati.
(a cura di Marco De Pasquale)