La normativa e il caso. L’art. 5, comma 1, della legge regionale 8/2013 della Lombardia stabilisce che è “è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri” da una serie di luoghi sensibili.
Nel caso di specie, la Questura di Mantova ha negato, per violazione delle distanze minime, l’apertura di un punto di gioco sportivo nel Comune di Volta Mantovana (Mn), comprensivo anche di apparecchi VLT e AWP.
Sulla base, inoltre, di un precedente contratto risalente al 2013, all’interno degli stessi locali erano già presenti altri apparecchi VLT e AWP.
Avverso il provvedimento di chiusura, l’operatore del gioco ha presentato ricorso.
Il TAR per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia si è pronunciato prima con l’ordinanza cautelare 235/2021 e poi con la sentenza 429/2022.
Gli apparecchi VLT e AWP. Con riferimento alle limitazioni per gli apparecchi VLT e AWP già presenti nei locali di cui trattasi dal 2013, il TAR, sia nell’ordinanza cautelare del 2021 sia nella sentenza del 2022, ha ricordato che l’art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 8/2013 prevede che, per “nuova installazione” (a cui è agganciato il divieto), si deve intendere “il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale (…) relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili”, ossia nello specifico la DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274, successiva quindi nel caso di specie al primo contratto di installazione degli apparecchi VLT e AWP.
Gli apparecchi installati prima della data di pubblicazione della DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274, ossia, nello specifico, gli apparecchi oggetto del primo contratto, sono, secondo il TAR, da considerarsi esonerati dal divieto “per espressa previsione di legge”.
L’attività di raccolta scommesse. Per quanto concerne invece l’attività di raccolta scommesse, i giudici confermano che, se l’autorizzazione riguarda la sola attività di raccolta delle scommesse, non vi è obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dall’art. 5, commi 1 e 1-bis, della LR 8/2013.
(a cura di Marco De Pasquale)