Premessa. La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale 5/2013, ha previsto l’applicazione del distanziometro per le attività di gioco che si trovino a distanza inferiore a 500 metri da una serie di luoghi sensibili.
Il Comune di Modena, dopo aver effettuato la mappatura dei punti di raccolta del gioco (secondo il disposto della Legge e della Delibera di Giunta Regionale 831/2017) ha applicato il distanziometro a un punto giochi definito “corner” in una tabaccheria, dopo aver concesso le deroghe, prescritte dalla legge, in ordine alla possibilità di delocalizzare.
Avverso tale previsione l’esercente ha presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna che si è pronunciato, respingendo le doglianze, con la sentenza 278/2024 che qui si analizza.
La distanza dai luoghi sensibili. Posto che nel caso di specie, come sottolineato dai giudici, è pacifica la misurazione delle distanze e nemmeno è contestata l’eventuale conseguenza dell’effetto espulsivo, i giudici si concentrano sulle doglianze relative alla competenza di adottare lo strumento in esame.
Il TAR, in particolare, sottolinea in primo luogo che secondo la normativa regionale i “limiti distanziali hanno carattere omnicomprensivo applicandosi a tutte le sale giochi di ogni tipo e specie dunque anche ai c.d. corner attesa la finalità primaria di tutela della salute pubblica”.
Il Comune, in applicazione del distanziometro, inoltre, avrebbe un margine di manovra del tutto ridotto, visto che “l’attività comunale di mappatura dei punti di raccolta e di conseguente chiusura e/o delocalizzazione di quelli posti nel raggio di 500 mt. da luoghi sensibili è … del tutto consequenziale alla normativa regionale, non potendo l’ente locale effettuare alcuna comparazione dell’interesse pubblico al contrasto alla ludopatia con la libertà di iniziativa economica”.
Le Regioni, dal canto loro, sono titolari della competenza ad intervenire, posto che le “misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi sensibili” sono prescritte “al fine di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica” e pertanto vanno ricondotte alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, nelle quali spetta alle Regioni e alle Province autonome una potestà legislativa concorrente.
L’Intesa e la pianificazione a livello nazionale. Ribadisce inoltre il Collegio che l’Intesa in Conferenza Unificata del 2017 non trova applicazione, posto che a giurisprudenza “è del tutto pacifica nell’escluderne il carattere vincolante in carenza del decreto ministeriale di recepimento” e, in ogni caso, “dalla legislazione statale si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale”.