La normativa e il caso. Il Sindaco del Comune di Borgarello (Pv) ha disciplinato, mediante l’ordinanza del 26 ottobre 2019, a sua volta fondata sull’art. 6, comma 4 del Regolamento comunale per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo del 27 novembre 2018, gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco, stabilendo che essi possono essere messi in funzione nelle fasce orarie 10-13 e 18-23, tutti i giorni festivi compresi.
Avverso tale ordinanza ha sollevato ricorso un esercente operante nel settore del gioco lecito: si è pronunciato il TAR per la Lombardia con la sentenza 665/2021.
L’eccezione di inammissibilità. Per prima cosa il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune: non è infatti intempestivo il ricorso presentato in seguito all’ordinanza del 2019 (e non, invece, in seguito al Regolamento del 2018) in quanto è solo con la prima che si è avuta la definizione puntuale degli orari (essendo materia di competenza del Sindaco) e, quindi, il pregiudizio lamentato dal ricorrente si può determinare solamente con questa e non già col Regolamento.
L’istruttoria. Particolarmente interessante nella pronuncia dei giudici amministrativi è la parte relativa al lamentato difetto di istruttoria. Tale censura viene respinta dal Collegio che, però, nell’argomentazione non richiama dati quantitativi o attività svolte in tema di gioco patologico dal Comune (come fatto ad esempio nella sentenza 36/2021 dello stesso TAR): nel caso specifico, infatti, viene più semplicemente sottolineato che “appare ormai fatto notorio – ovverossia un fatto di «comune esperienza», ai sensi dell’art. 115 comma 2 del c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 39 del c.p.a. – la sempre maggiore diffusione del gioco d’azzardo patologico (c.d. GAP),praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari distinzioni fra le città più grandi e quelle di minori dimensioni, come è il Comune di Borgarello”.
A ciò i giudici aggiungono che dal Regolamento emerge con chiarezza l’insieme degli interessi pubblici che con questa iniziativa vengono perseguiti, con l’ulteriore specificazione del contemperamento di questi ultimi con quelli imprenditoriali.
Il principio di proporzionalità. Con riferimento a quest’ultimo profilo, i giudici sottolineano la correttezza della scelta degli orari e delle modalità, che consentono comunque, da un lato, di proseguire altre attività anche nelle fasce di spegnimento degli apparecchi (es. somministrazione di cibo e bevande, offerta di altri giochi che non implicano l’uso di apparecchi, come il lotto, il totocalcio ecc); dall’altro, si rimarca che la definizione di una pausa pomeridiana è utile per indirizzare i soggetti a rischio verso altre attività nella fascia centrale della giornata.
Con queste prescrizioni, dicono i giudici, l’ordinanza in esame “realizza un equo contemperamento fra la preminenti esigenze di tutela della salute pubblica (vale a dire il contrasto del fenomeno della ludopatia) e gli interessi imprenditoriali degli operatori del settore del gioco lecito”: viene pertanto escluso qualunque contrasto con il dettato costituzionale.
L’Intesa. Per quel che concerne, infine, l’asserita violazione dell’Intesa in Conferenza Unificata (che individua in 6 ore l’interruzione quotidiana massima del gioco), la pronuncia in esame richiama integralmente l’orientamento della sentenza 8/2021 dello stesso TAR, la quale a sua volta aderiva all’orientamento giurisprudenziale maggioritario che nega un valore vincolante, o anche solo di indirizzo, all’Intesa in quanto questa non è stata recepita con decreto.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)