Premessa. Il Comune di Trezzo sull’Adda (Mi) con l’ordinanza sindacale n. 17 del 23 febbraio 2022 ha provveduto a disciplinare gli orari delle attività commerciali presenti sul proprio territorio. Tra queste, anche le sale giochi/scommesse, per cui è stata stabilita la chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00.

Una società autorizzata alla conduzione dell’esercizio dedito esclusivamente al gioco con apparecchi ha sollevato ricorso dinanzi al TAR Lombardia: il Collegio lombardo ha accolto le doglianze dell’esercente, annullando l’ordinanza nella parte in cui limitava gli orari per le sale giochi/scommesse, con la sentenza 2182/2022 che qui si analizza.

Il principio di proporzionalità. Sostengono i giudici che il potere del Sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco debba essere esercitato “ponderando, in termini ragionevoli e proporzionali, i contrapposti interessi” che emergono. Si tratta, evidentemente, dell’interesse dei privati e di quelli pubblici rivolti alla necessità di salvaguardare la sicurezza e la salute della collettività locale, con specifico riferimento ai rischi connaturati all’esercizio del gioco d’azzardo lecito.

L’evidente prevalenza delle esigenze del secondo tipo su quelle imprenditoriali ed economiche non può però risolversi, secondo il TAR Lombardia, “nell’adozione di atti amministrativi che, in aperta contraddizione con il fondamentale principio di proporzionalità, comprimano la sfera giuridica degli operatori economici (peraltro titolari di specifiche autorizzazioni) in misura eccessiva rispetto all’obiettivo da raggiungere”.

L’istruttoria. Affinché ciò non avvenga, rilevano i giudici, è necessario che venga compiuta “un’accurata indagine sull’effettiva sussistenza dell’interesse contrapposto a quello dei titolari delle autorizzazioni rilasciate” e “sulle modalità e la misura in cui tale interesse concretamente si manifesta nello specifico contesto socio economico e territoriale di riferimento”.

Serve quindi un’attività istruttoria che conduca ad individuare, rispetto al territorio in esame, “i limiti di funzionamento alle attività imprenditoriali del settore in modo proporzionato, equilibrato e ragionevole”.

Secondo il TAR Lombardia è quel che nel caso specifico è mancato: il Sindaco di Trezzo sull’Adda ha omesso, scrivono i giudici, “ogni tipo di indagine e di attività istruttoria diretta alla ricostruzione della situazione di fatto afferente ai rischi derivanti dal funzionamento delle sale gioco nel proprio Comune”.

Nello specifico il TAR rileva che non vi sono stati confronti con gli operatori del settore; che non si è ricostruita la specifica realtà del territorio comunale con riferimento alla diffusione del gioco d’azzardo lecito e delle patologie che lo stesso può causare; che non sono stati coinvolti altri uffici comunali, potenzialmente in possesso di informazioni rilevanti (servizi sociali e sanitari, polizia municipale, ecc.); che non risultano essere stati posti in essere approfondimenti sull’incidenza della ludopatia a Trezzo sull’Adda.

La conseguenza è che il Comune ha individuato i limiti orari di apertura delle sale giochi sulla base di considerazioni che il TAR ritiene “astratte, generiche, apodittiche e non suffragate da dati o ricerche di sorta, non declinate sulle particolari problematiche afferenti al gioco d’azzardo lecito”.