La normativa e il caso. Il Comune di Centallo (CN) con l’ordinanza n. 2495 del 27.9.2016 ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi (sia nelle sale gioco sia negli esercizi cd. generalisti), disponendo che l’attività di gioco sia consentita dalle ore 12:00 alle ore 24:00.
Una società che svolge, nel territorio comunale, attività di raccolta delle giocate, ha presentato nel 2016 ricorso al TAR Piemonte che si è pronunciato con la sentenza 169/2023.
Va premesso che l’ordinanza oggetto di impugnazione è stata adottata in attuazione della legge regionale 9/2016, ora abrogata e sostituita dalla legge regionale 19/2021. Oggi, in particolare, le fasce orarie di limitazione al gioco sono predeterminate per via legislativa (art. 19) e sono differenziate per tipologia di esercizio commerciale.
La competenza del Sindaco e della Regione. In primo luogo, il TAR nega che l’ordinanza e la legge regionale su cui essa si fonda violino, in qualche misura, l’ordinario riparto di competenze. Per quanto concerne le prerogative del Sindaco, infatti, va confermato che l’ordinanza ex art. 50, comma 7, TUEL costituisce strumento idoneo per disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco (vd. Corte Cost., 220/2014). Per la competenza regionale è sufficiente sottolineare, come fa il TAR, la riconducibilità degli interventi limitativi degli orari nell’ambito della competenza concorrente della tutela della salute.
La formulazione dell’art. 6 della vecchia legge regionale 9/2016 (“I comuni … dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco … per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto…”) non comprime, secondo il TAR, “l’autonomia amministrativa degli enti locali, tenuto conto che a questi ultimi viene attribuita sia la verifica in ordine alla effettiva sussistenza, in ambito locale, di ragioni di interesse pubblico per disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito con vincite in denaro … sia la facoltà di modulare liberamente il contenuto del provvedimento limitativo, con il solo rispetto di un limite minimo predeterminato di divieto di utilizzo degli apparecchi automatici (almeno 3 ore nell’arco dell’orario di apertura previsto)”.
Come accennato, la formulazione attuale sul punto è stata modificata, non prevedendo più la facoltà comunale di modulare i limiti entro un limite predeterminato.
L’istruttoria e il principio di proporzionalità. L’ordinanza sindacale del 2016 è corretta, secondo il TAR, anche sotto il profilo dell’attività istruttoria e del rispetto del principio di proporzionalità. In primo luogo, dicono i giudici, “l’esercizio dei poteri di cui alle ordinanze di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL è connotato da ampia discrezionalità e pertanto, per giurisprudenza consolidata, il sindacato del giudice è limitato agli eventuali profili vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità o travisamento del fatto”. Inoltre, il TAR Piemonte aderisce al consolidato indirizzo secondo cui “nell’attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza”.
L’ordinanza risulta, complessivamente, rispettosa anche del piano di proporzionalità: i limiti previsti appaiono, al Collegio, adeguati e proporzionati “rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico”.
L’efficacia di tali limitazioni. Il TAR rileva, poi, che “a far data dal mese di agosto 2016, pressoché tutti i Comuni della Provincia di Cuneo, compreso il Comune resistente, hanno adottato omologhe ordinanze, ex art. 6 della L.R. n. 9/2016, di limitazione dell’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco dalle ore 24,00 alle ore 14,00”: il risultato è che “tutte le relazioni e i rapporti relativi alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo registrano una sensibile diminuzione dei volumi di gioco d’azzardo. Rispetto al dato del 2016, anno di entrata in vigore della Legge Piemontese, nel periodo 2017-2019 la diminuzione registrata in Piemonte è di 572 milioni di Euro (-11%), mentre nel resto della Nazione la riduzione è iniziata solo nel 2019, risultante pari a -18 milioni di Euro (-0,03%)”.
L’assenza di distinzione, nei limiti orari, tra diverse tipologie di esercizi. Una delle caratteristiche della legge del 2016 era quella di non prevedere distinzioni, nelle fasce orarie, tra sale gioco ed esercizi cd. generalisti. Secondo il TAR, questo approccio è corretto perché in grado di “prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari”.
Anche questo punto è stato successivamente modificato con la legge regionale 19/2021 attualmente in vigore.