Premessa. L’art. 7, comma 2, della legge regionale pugliese 43/2013, come modificato dall’art. 1 della legge regionale pugliese 21/2019, prevede che non vengono concesse nuove autorizzazioni all’esercizio di attività da gioco “nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri” da una serie di luoghi sensibili, tra cui le strutture sanitarie.

Il TAR Puglia, con la sentenza 34/2023, che qui si analizza, si è pronunciato sul ricorso di un operatore del gioco, respingendo le sue doglianze. Quest’ultimo aveva impugnato il provvedimento della Questura di Bari che aveva negato l’autorizzazione all’esercizio di raccolta scommesse per violazione delle distanze minime rispetto ad una struttura sanitaria.

La legge regionale. Secondo il TAR Puglia è corretta l’applicazione della normativa regionale effettuata dalla Questura: ai fini dell’operatività del distanziometro, spiegano i giudici, è necessario “che preesista un luogo sensibile e che esso sia ubicato ad una distanza inferiore a duecentocinquanta metri dal locale presso cui sarà svolta l’attività per cui si chiede l’autorizzazione”.

Nel caso di specie ricorrono tali condizioni e il luogo sensibile individuato rientra, secondo il TAR, nel novero delle strutture sanitarie per come definite dall’art. 2 della legge regionale pugliese 9/2017.

La competenza regionale. I giudici respingono anche i dubbi di costituzionalità sollevati dall’esercente in merito alla normativa regionale sul gioco.

In particolare, per quel che concerne l’asserito difetto di competenza legislativa regionale, il TAR (riprendendo Corte Cost., 108/2017) ribadisce che “il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti” (che rientrerebbero nella materia della tutela dell’ordine pubblico e sicurezza), bensì ha perseguito finalità di carattere socio-sanitario (orientate a evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco rispetto a determinati luoghi), rientranti nella materia concorrente della tutela della salute.

La libertà di iniziativa economica. Infine, i giudici respingono anche le doglianze di parte ricorrente secondo cui sarebbe stata violata la libertà di iniziativa economica. Sulla scorta dell’art. 41 Cost., la libertà di iniziativa economica può essere “legittimamente limitata” per perseguire finalità di tutela della salute.

A ciò non osta nemmeno, contrariamente a quanto affermato dall’esercente, la giurisprudenza comunitaria, che ha confermato le “restrizioni alle attività di gioco d’azzardo” in caso di “ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco”.