Premessa. Il Comune di Aosta, con l’articolo 5 della Deliberazione 109/2019, ha introdotto delle fasce orarie in cui è consentito tenere aperte le sale e in funzione gli apparecchi dedicati al gioco, ossia: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24. Queste fasce sono riprese dall’art. 4, comma 3 della Legge regionale 14/2015, la quale peraltro consente anche che i Comuni possano “articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi”.
Il TAR della Valle d’Aosta è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione in seguito ad un ricorso presentato da una sala giochi di Aosta e si è pronunciato con la sentenza 49/2020.
L’ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE. Il ricorrente, anzitutto, lamenta che la Deliberazione del Comune è stata emanata senza un’effettiva ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e senza un’adeguata attività istruttoria, e che le disposizioni sono in contrasto con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Autonomie locali.
Il TAR rigetta queste censure richiamando proprio la “perfetta coerenza” tra il Regolamento comunale e la Legge regionale: il dato normativo cogente introdotto a livello regionale è tale da non consentire al Comune di modificare quanto previsto e proprio l’aderenza al dettato della Legge consente di confermare le disposizioni comunali.
GLI ORARI. Il postulante, inoltre, solleva un dubbio di legittimità costituzionale con riferimento alle previsioni della Legge regionale 14/2015 in tema di orari lamentando la violazione degli articoli 3 (principio di ragionevolezza) e 41 (principio di libertà dell’iniziativa economica) della Costituzione.
Il Collegio respinge queste richieste in quanto manifestamente infondate, sulla base di alcune considerazioni, tra cui:
1) alle Regioni non è precluso l’intervento per prevenire il fenomeno della ludopatia, poiché questa competenza rientra nelle materie di tutela della salute e di governo del territorio;
2) le misure di limitazione degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi hanno senz’altro una valenza per la finalità perseguita dal legislatore regionale di prevenzione della ludopatia, in quanto “in tal modo si riducono i tempi di contatto degli utenti con l’attività di gioco e di conseguenza anche l’impatto negativo che ciò comporta in termini di salute e di effetti sul territorio interessato” (sul punto si vedano anche le considerazioni nel parere del Consiglio di Stato 1200/2020);
3) le limitazioni orarie introdotte non sono in contrasto con l’art. 41 Costituzione: anzi, è proprio questa disposizione a ribadire che la libera iniziativa economica non deve svolgersi in contrasto con l’utilità sociale;
4) i limiti temporali introdotti dalla Legge non sono manifestamente irragionevoli o abnormi: nella sentenza si sottolinea che il periodo di 8 ore di apertura giornaliera “ricomprende complessivamente un terzo della giornata (…) un arco temporale né troppo ristretto, né del tutto irrisorio”.
L’INTESA. Infine, per quanto concerne il prospettato contrasto tra gli orari previsti dal Comune e dalla Legge regionale con quanto sancito dall’Intesa in sede di Conferenza unificata, il TAR ribadisce che è proprio questa a consentire alle Regioni di introdurre “forme maggiori di tutela per la popolazione”.
(a cura di Marco De Pasquale, Master APC Università di Pisa)