La normativa. La legge regionale della Toscana 57/2013, come modificata dalla legge regionale 4/2018, all’articolo 4 comprende, nell’ambito del distanziometro, anche gli sportelli bancomat tra i luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata, a una distanza inferiore a 500 metri, l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito.
Il Comune di Calenzano (Fi) ha recepito la normativa sul distanziometro nell’articolo 5, comma 3, del Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito, dichiarando vietata, tra le altre cose, l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat.
Il caso. Nel caso in esame, il Comune di Calenzano ha ordinato la chiusura di un esercizio di raccolta scommesse, condotto dalla società ricorrente in locali presso cui la stessa è comodataria da altra società, la quale a sua volta è locataria del fondo su cui insiste l’esercizio da una terza società proprietaria del fondo stesso. L’ordine di chiusura è motivato dalla circostanza che, successivamente all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta scommesse e all’entrata in vigore della legge regionale 4/2018, presso il medesimo fondo è stato installato uno sportello bancomat (che si trova dunque nelle pertinenze del centro di raccolta scommesse) la cui alimentazione è garantita dallo stesso esercizio di scommesse, mediante un allaccio ad una presa di corrente posta al suo interno.
Avverso il provvedimento di chiusura ha presentato ricorso l’esercente il punto scommesse: si è pronunciato, rigettando il ricorso, il TAR per la Toscana con la sentenza 1324/2020; in appello, ancora con un rigetto, si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6215/2021.
Il “divieto di apertura” nella legge regionale 57/2013. Il TAR concentra buona parte delle sue argomentazioni intorno al termine “apertura” contenuto nell’articolo 4 della legge regionale 57/2013, come modificata dalla legge regionale 4/2018 (e ripreso nel Regolamento del Comune di Calenzano): secondo l’interpretazione del ricorrente, infatti, aver vietato l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco che siano situati a una distanza inferiore a 500 metri (tra l’altro) da sportelli bancomat escluderebbe dal campo di applicazione della normativa proprio il caso di specie, in cui l’esercizio in esame era già avviato ed aperto prima della collocazione dello sportello bancomat.
Il TAR boccia questa ricostruzione: dal momento che la legge persegue la finalità di prevenire i fenomeni di ludopatia (in questo caso allontanando i luoghi del gioco dai bancomat), i giudici ritengono che “il legislatore regionale, pur con formulazione non perspicua, abbia inteso applicare il divieto non solo alle nuove aperture di tale tipologia di esercizi a distanza inferiore di 500 metri rispetto ad elementi sensibili, ma anche al mantenimento in essere degli esercizi che pur legittimamente aperti, nel corso del tempo pongano in essere violazioni”; se così non fosse, sottolinea sempre il Collegio, la normativa sarebbe facilmente aggirabile, mancando l’obiettivo di evitare la disponibilità immediata di denaro per i giocatori attraverso il vicino sportello bancomat.
La tutela dell’affidamento e il cambiamento della situazione di fatto dell’attività. In appello il Consiglio di Stato ricostruisce la successione temporale dei fatti, per rispondere alla doglianza della società ricorrente che sollevava il problema dell’applicazione retroattiva della disciplina nel caso di specie.
I giudici, anzitutto, escludono che si possa parlare di retroattività, visto che l’esercizio di raccolta scommesse ha avviato la propria attività in data successiva all’entrata in vigore della novella regionale introdotta con la legge 4/2018.
Il problema, se mai, sarebbe quello dell’applicazione dei divieti legislativi e regolamentari vigenti ad un’attività di raccolta scommesse regolarmente avviata nel caso di sopravvenienza di una situazione di fatto in violazione di detti divieti, ossia l’apertura del luogo sensibile rappresentato dallo sportello bancomat.
Si sottolinea, infatti, che nell’attività di contemperamento tra l’interesse pubblico alla tutela della salute collettiva attraverso il distanziometro e l’interesse privato alla salvaguardia delle attività economiche già in essere deve essere comunque garantita “la tutela dell’affidamento maturato dai gestori di attività di gioco e scommesse autorizzati precedentemente all’installazione del ‘luogo sensibile’, escludendo di regola la retroattività dei divieti di ubicazione sopravvenuti”.
Il caso di specie è, però, più articolato: dalla complessa ricostruzione dei fatti i giudici traggono la conclusione che la circostanza che il bancomat sia alimentato elettricamente dallo stesso esercizio di raccolta scommesse rappresenti un elemento rilevante che esclude qualunque tutela dell’affidamento, visto che “il cambiamento della situazione giuridica o fattuale dell’attività o dello stato dei luoghi, sopravvenuto al rilascio dell’autorizzazione, dipend[e] da condotte riconducibili allo stesso gestore”.
Anche il Consiglio di Stato, dunque, conferma l’interpretazione dell’articolo 4 della legge regionale 57/2013 (come modificata) nel senso in cui riferisce il divieto “non solo alle nuove aperture di centri scommesse, ma anche al mantenimento in esercizio delle attività già autorizzate e regolarmente avviate quando sopravvenga una situazione di violazione del divieto che sia direttamente riconducibile all’operatore economico autorizzato”, onde “evitare che la normativa vigente possa essere derogata da comportamenti, materiali o giuridici, imputabili direttamente al gestore dell’esercizio”.
La tutela della concorrenza. Quella appena descritta rappresenta, secondo i giudici di appello, l’unica via che consente di evitare anche un effetto distorsivo della concorrenza: nel caso in cui, infatti, si permettesse ad un operatore di installare un luogo sensibile adiacente alla propria sala giochi, l’effetto sarebbe quello di consentirgli anche di precludere l’apertura di analoghi esercizi da parte di operatori economici concorrenti ad una distanza inferiore a 500 metri dalla medesima sala giochi.
(a cura di Marco De Pasquale)