La normativa. Gli articoli 14 e 15 del Regolamento Comunale in materia di giochi del Comune di Scorzè, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 15.11.2016, disciplinano gli orari delle sale giochi autorizzate (8.30-21.30) e stabiliscono che in caso di recidiva nella violazione degli orari si applichi la sanzione accessoria della sospensione dell’attività della sala giochi autorizzata.
Successivamente all’approvazione di tale Regolamento è intervenuta la legge regionale del Veneto 38/2019 e la Delibera 2006/2019 che, in punto di orari, hanno stabilito le seguenti fasce orarie di interruzione del gioco: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20.
Il caso. Nel caso di specie, una sala giochi autorizzata a Scorzè si è vista applicare la sanzione della sospensione dell’attività di offerta di gioco lecito per 30 giorni in conseguenza dell’accertamento della reiterata violazione degli orari stabiliti dal Regolamento Comunale; in particolare, le ultime due violazioni erano relative al funzionamento degli apparecchi da gioco alle ore 00.20 e alle ore 03.15.
Avverso tale provvedimento, e impugnando anche gli articoli 14 e 15 del Regolamento Comunale, la sala giochi sospesa ha presentato ricorso al TAR del Veneto.
Il TAR del Veneto si è pronunciato con la sentenza 592/2022 che qui si analizza.
Il coordinamento della disciplina regolamentare con la legge regionale. In primo luogo, parte ricorrente sostiene che la successiva approvazione da parte della Regione Veneto della legge 38/2019 determinerebbe un’implicita abrogazione, per incompatibilità, del Regolamento Comunale: nello specifico, le fasce orarie comunali dovrebbero intendersi, secondo l’esercente, sostituite con quelle regionali.
Il TAR è di diverso avviso. Innanzitutto, ricostruendo la mappa delle prerogative in materia di gioco, i giudici riconoscono l’esistenza di più livelli di competenza (statale, regionale e comunale) e, proprio in base a questa caratteristica, la necessità di un previo raggiungimento dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata. L’Intesa raggiunta, citata anche nel testo legislativo, non ha comunque valore cogente, in quanto non recepita con decreto; in ogni caso, sottolineano i giudici, l’Intesa stessa fa espressamente salve le disposizioni che prevedono una tutela maggiore. Dunque, l’intervenuta approvazione, a Regolamento già in vigore, della legge regionale 38/2019, non è secondo il Collegio idonea a determinare l’inefficacia delle disposizioni regolamentari censurate.
Oltre a ciò, il TAR respinge la censura dell’operatore del gioco anche per altre due argomentazioni:
- in virtù del principio tempus regit actum, la sopravventa approvazione della legge regionale n. 38 del 2019 non potrebbe rilevare ai fini della legittimità di una disciplina comunale preesistente;
- la DGR 2006/2019 della Regione Veneto, che ha individuato le fasce orarie poc’anzi esposte, tiene ferma la possibilità per i Comuni di “aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”.
Il principio di proporzionalità e ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie. Rispetto alla seconda censura sollevata dal ricorrente in merito alla sospensione dell’attività, i giudici in primo luogo confermano che “a fronte del potere dell’Amministrazione di disciplinare l’orario di apertura delle sale giochi, deve necessariamente riconoscersi la sussistenza anche di un corrispondente potere sanzionatorio, che sia effettivo ed efficace e, dunque, non meramente simbolico, in modo da garantire l’effettività della disciplina medesima e la conseguente tutela dei sottesi interessi pubblici”.
Questo anche alla luce della rilevanza degli interessi coinvolti e della considerazione che ormai assurge a principio generale della materia la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia.
(a cura di Marco De Pasquale)