Il caso e la normativa. Il caso che il TAR Veneto ha affrontato nella sentenza 307/2022 trae origine dal rigetto, deciso da un Comune veneto, della SCIA presentata da un’esercente per il subentro nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gioco lecito in relazione ad alcuni apparecchi da gioco all’interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, situato a meno di 400 metri (la distanza prescritta dalle legge regionale veneta) da un luogo sensibile.

Si deve ricordare, in ogni caso, che l’articolo 7, comma 6, della legge regionale veneta 38/2019 prevede che le misure relative al distanziometro “non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’accoglimento del ricorso. Il TAR accoglie il ricorso presentato dall’esercente.

Sostengono i giudici, infatti, che rilevante ai fini della decisione è la considerazione che l’attività in cui la ricorrente è subentrata è presente almeno dal 2015, quindi ben prima dell’entrata in vigore della legge regionale, e che il provvedimento di rigetto della SCIA trae il suo fondamento direttamente nella normativa regionale.

A fronte di un dato letterale inequivoco, il Collegio ritiene quindi che debba applicarsi, nel caso di specie, la disposizione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge regionale, la cui ratio è quella di offrire una forma di “tutela degli investimenti finanziari operati prima dell’entrata in vigore della normativa”, e ciò avuto riguardo sia della “possibilità di continuare nell’esercizio dell’attività” sia di eventualmente “cedere ad altri la gestione della stessa”.

I giudici lasciano intendere che un esito diverso si sarebbe potuto determinare se il dato normativo avesse ancorato la deroga al profilo soggettivo del gestore: in assenza di tale eventualità (contemplata, invece, in altre regioni), le limitazioni non appaiono suscettibili dell’interpretazione analogica estensiva fatta propria dal Comune.

(a cura di Marco De Pasquale)