Premessa. Con due sentenze (53 e 52 del 2023) il TRGA ha confermato il distanziometro provinciale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento, in continuità con analogo recente pronunciamento del TRGA di Bolzano (TRGA Bolzano 69/2023: qui la scheda di sintesi).

Le vicende oggetto dei giudizi avevano preso le mosse dai ricorsi di due esercenti, operanti nel Comune di Trento, che si erano visti notificare dei provvedimenti di immediata rimozione degli apparecchi da gioco installati nei locali di loro competenza per violazione delle distanze minime ex art. 5 della LP 12/2015.

Va premesso che il suddetto articolo prevede il divieto di collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, TULPS a una distanza inferiore a trecento metri da una serie di luoghi sensibili, e che l’art. 14 ha previsto che gli stessi apparecchi da che siano posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1 devono essere rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa qualora siano collocati nelle sale da gioco (12 agosto 2022).

La finalità del distanziometro. I giudici ricostruiscono, innanzitutto, la finalità del distanziometro. Si tratta di una misura volta ad allontanare l’offerta di gioco dai luoghi ove si concentrano soggetti considerati maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, con il dichiarato fine di prevenire lo sviluppo di forme di gioco compulsivo e con la finalità, non secondaria, di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.

Il c.d. “gioco legale”, pur costituendo un’importante occasione di guadagno per imprese, e pur generando ragguardevoli entrate per l’Erario, scarica infatti sulla collettività elevati costi sociali e, stante la perdurante inerzia del legislatore nazionale, gli Enti locali (come la Provincia di Trento) sono intervenuti per prevenire il fenomeno della ludopatia attraverso una limitazione dell’offerta del gioco legale. Tali limitazioni, del resto, sono anche in linea con le preoccupazioni manifestate dal legislatore ad esempio con il Decreto Balduzzi.

L’effetto espulsivo. Viene contestato dai ricorrenti che l’art. 5 della Legge Provinciale determinerebbe un effetto espulsivo per l’attività del gioco sul territorio comunale, lamentando l’incostituzionalità delle disposizioni di legge provinciale nonché il loro asserito contrasto con l’Intesa in Conferenza unificata del 2017.

I giudici, nel respingere queste doglianze, richiamano tra le altre la sentenza 11426/2022 del Consiglio di Stato. Tra gli approdi principali del Collegio di Palazzo Spada, la considerazione che, in seguito all’applicazione del distanziometro, le aree destinate al gioco lecito non devono rendere, per quantità e destinazioni urbanistiche, di fatto impossibile la delocalizzazione delle imprese esistenti, rilevando a tal fine anche gli impedimenti meramente fattuali.

Nel caso di specie, il TRGA di Trento ha disposto una verificazione tecnica per analizzare lo stato del territorio. Il quadro che emerge consente di escludere che si sia verificato un effetto espulsivo delle attività di gioco.

Si legge, infatti, che “l’applicazione del distanziometro di 300 metri dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di Trento non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di funzioni di gioco d’azzardo lecite. (…) La localizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città (…) e riguarda circa 712,4ha, che rappresentano il 22,4% del Territorio urbanizzato. (…) Anche sottraendo a queste il 50% (…), percentuale che rappresenta le aree in cui l’effettivo stato dei luoghi (…) rende improbabile la possibilità di localizzazione (…), le aree ospitali il gioco d’azzardo lecito ammontano a 356,2ha (pari all’11,2% del Territorio urbanizzato). Una superficie ospitale in sé certamente ragguardevole per dimensioni quantitative, forma delle aree, contesti funzionali di riferimento”, in linea anche con le conclusioni della giurisprudenza (di nuovo, CDS 11426/2022).

Quel che se ne ricava, dunque, è che il distanziometro non produce una preclusione alla localizzazione bensì, al massimo, un effetto di marginalizzazione delle sale da gioco.

Sul piano tecnico, inoltre, il Collegio conferma che tra le aree astrattamente insediabili (incluse cioè nelle percentuali sopra riportate) vanno incluse anche le aree interamente residenziali, le aree universitarie e le aree già utilizzate da aziende produttive che occupano insediamenti con capannoni.

I limiti del mercato immobiliare. Dopo l’ampia disamina fornita in tema di effetto espulsivo, i giudici chiariscono un altro punto: richiamando CDS 8298/2019 viene escluso che possa rilevare anche l’astratta difficoltà a delocalizzare con l’argomentazione che “i locali commerciali disponibili risultano adibiti ad altre attività”.

Tale motivazione, infatti, costituisce semplicemente una barriera all’ingresso di carattere meramente fattuale, dipendente dallo stato di fatto dei luoghi, ossia una situazione non dissimile da quella in cui viene a trovarsi un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale e si trovi dinanzi ad un panorama immobiliare in cui tutti i locali commerciali sono già occupati da altre attività commerciali.

L’asserita incostituzionalità delle disposizioni impugnate. I giudici, ricostruito così il quadro, respingono le doglianze relative al contrasto degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale 13/2015 con gli articoli 32 e 47 Cost. Sostiene il TRGA Trento, richiamando anche la sezione di Bolzano, che la previsione di limiti distanziali mira attraverso l’allontanamento dell’offerta di gioco a ridurre l’accesso occasionale al gioco legale e per tale via a prevenire l’accostamento al gioco e l’insorgere di processi degenerativi verso forme ludopatiche: ciò è in linea sia con il diritto alla salute sia con gli obiettivi di tutela del risparmio che mira a proteggere. L’inefficacia dello strumento distanziale in rapporto alla categoria dei giocatori patologici, per i quali è necessaria l’individuazione di altre strategie di sostegno e cura non esclude la sua adeguatezza agli obiettivi di prevenzione perseguiti dal legislatore provinciale e tanto meno lo pone in contrasto con i parametri costituzionali incarnati dagli artt. 32 e 47 Cost., atteso che l’aggressione alla salute dei soggetti ludopatici e alla conservazione delle loro risorse economiche è da ascriversi all’offerta di gioco non agli strumenti di prevenzione introdotti dal legislatore.

Allo stesso modo, il lungo periodo concesso dalla Legge Provinciale alle imprese del settore per delocalizzare smentisce, secondo il Collegio, l’asserita violazione del principio del legittimo affidamento: la conformazione a tale obbligo, infatti, non può essere considerata improvviso né imprevedibile, avendo avuto la parte ricorrente a disposizione un lasso temporale decisamente congruo per assumere le iniziative più opportune.

Infine, per quel che concerne l’Intesa in Conferenza unificata, il TRGA richiama l’orientamento prevalente in giurisprudenza ribadendo che si tratta di atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle regioni: pertanto, all’Intesa ex se non può, in assenza di recepimento dei suoi contenuti in un decreto ministeriale, riconoscersi alcuna efficacia cogente.