Premessa. La Regione Toscana ha approvato la legge n. 4 del 23/01/2018 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico”, che modifica in alcuni aspetti la precedente disciplina di cui alla legge n. 57 del 2013 (già modificata nel 2014). La nuova legge, che ha avuto il via libera da parte del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, richiama espressamente nel suo preambolo le sentenze della Corte costituzionale del 2011 e 2017 e l’Intesa del 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata Stato autonomie locali, che legittimano le misure regionali di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo anche attraverso l’imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili. Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali.
Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco (art. 3, istituito dalla legge del 2013). per monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco, formulare proposte per il Consiglio e la Giunta regionale e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’art. 8.
Distanziometro (nuovo art. 4) Viene precisata la normativa riguardante il divieto di apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado (comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia), luoghi di culto, sedi operative dei centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
E’ vietata altresì la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito (se non nel caso di sostituzione di apparecchi guasti, nel rispetto della legislazione vigente) anche in caso di stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere o di trasferimento della sede dell’attività.
Divieto di pubblicità e promozione (nuovo art. 5). La legge regionale, nel vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nel caso di incitamento o esaltazione del gioco ovvero nei casi disciplinati dal decreto legge n, 158 del 2012, prevede altresì il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.
Obblighi dei gestori e del personale (nuovi art. 6 e 7). La nuova legge dispone l’obbligo per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro di esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco, a segnalare la presenza delle strutture dedicate alla cura e assistenza dei giocatori affetti da Gap; devono essere adottate misure per bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi ed avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.
I gestori ed il personale devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla regione ai sensi dell’art. 7.
Campagne di prevenzione e sensibilizzazione (artt. 8 e 8bis). Sono previste iniziative, in particolare nelle scuole, sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.
Attività di recupero (art. 9). E’ previsto il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore per il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e l’assistenza alle loro famiglie.
Disposizioni in materia di IRAP (art. 11). Dal 2014 è prevista la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati con gli apparecchi da gioco e la riduzione per quelli che li dismettono.
Esercizi no slot (art. 12) Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”.
Controlli e sanzioni (artt. 13 e 14). La legge stabilisce i controlli a carico dei comuni e la destinazione delle sanzioni per le diverse violazioni della legge.
MODIFICHE INTERVENUTE – Legge regionale 19 luglio 2023, n. 28. Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.
La Legge 28/2023 introduce alcune disposizioni concernenti il divieto di gioco per i minori, in particolare con alcune aggiunte alla LR 57/2013 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico).
Si prevede, in particolare, il divieto per i minorenni di far utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; si prevede, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 in caso di violazione.