Premessa. La Provincia autonoma di Trento ha approvato una legge per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco (L.P. 13/2015, modificata dalla L.P. 15/2018) di cui qui vengono analizzati gli aspetti principali.
Terzo settore (art. 2). I soggetti del terzo settore attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco partecipano all’attuazione della presente legge; la Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza, reinserimento sociale e lavorativo delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.
La Provincia (artt. 3-4). La Provincia, in collaborazione con altre istituzioni e con le forze dell’ordine, promuove azioni, indirizzate principalmente alle fasce sociali a rischio, volte all’informazione, alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi del gioco. La Provincia, di concerto con i Comuni e altri attori, promuove iniziative di formazione destinate ai gestori, al personale degli esercizi con offerta di gioco e agli operatori impegnati nel contrasto al GAP e a contatto con fasce sociali a rischio (ivi compresi insegnanti, forze di polizia, operatori dei servizi telefonici dedicati) finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio.
“Distanziometro” (art. 5 e art. 14). È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco a una distanza inferiore a 300 metri da una serie di luoghi sensibili: istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale; strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; circoli pensionati e anziani; luoghi di culto. I Comuni possono stabilire una distanza superiore a quella prevista dalla presente legge.
Se le condizioni di collocazione non sono più rispettate a causa dell’apertura di un luogo sensibile, gli apparecchi da gioco sono soggetti a rimozione entro cinque anni.
L’art. 14, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015 ha stabilito che, per gli apparecchi da gioco posti a una distanza inferiore a 300 metri da alcuni luoghi sensibili, la rimozione sarebbe scattata “entro sette anni dalla data di entrata in vigore” della legge “se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi”. Trascorsi sette anni dall’entrata in vigore della LP 13/2015 il Consiglio Provinciale di Trento, in sede di assestamento di bilancio 2022, ha respinto l’emendamento con cui si proponeva una proroga all’applicazione del distanziometro. La normativa diviene così pienamente operativa.
Sostegno degli esercizi pubblici (art. 7). La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali in cui non sono collocati gli apparecchi per il gioco. Se, inoltre, l’esercente decide di recedere dal contratto di noleggio di apparecchi da gioco, la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50% dell’importo della penale eventualmente prevista.
Divieto di pubblicità (art. 8). È vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale gioco. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.
Logo (art. 9). I gestori degli esercizi in cui non sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro possono esporre all’ingresso e all’interno dei locali un logo che indica l’assenza di tali apparecchi nell’esercizio.
Sanzioni (art. 10). La violazione delle disposizioni relative al “distanziometro” è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro e con l’immediata rimozione degli apparecchi. L’utilizzo abusivo del logo comporta una sanzione tra i 200 e i 1.200 euro.