Il Tar Veneto ha recentemente respinto i ricorsi presentati da alcuni esercenti nei confronti delle ordinanze dei sindaci di Bassano del Grappa e Montebelluna volti a limitare gli orari degli esercizi che svolgono la loro attività nel settore delle scommesse sportive e dei sistemi di gioco con vincita in denaro: in base all’ordinanza di Bassano del Grappa l’attività è oggi aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni; mentre a Montebelluna l’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle 22.00 di tutti i giorni.
Confermando un orientamento ormai consolidato, i giudici amministrativi (sentenze nn. 417 e 598 del 2018) sottolineano in particolare la congrua istruttoria compiuta dalle Amministrazioni comunali sulla forte crescita del fenomeno della ludopatia (definita come una vera e propria emergenza sociale) nei rispettivi ambiti territoriali.
Il Tar ribadisce inoltre la piena compatibilità delle misure in questione con i principi di tutela della libertà economica stabiliti dalla normativa costituzionale e comunitaria, realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo. I provvedimenti di limitazione degli orari delle sale pubbliche da gioco rappresentano infatti una delle molteplici misure che le Amministrazioni possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia.
Appare giustificata anche la chiusura delle sale VLT alle ore 22 “in ragione della più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi praticati presso le sale dedicate, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, gli apparecchi a ciò destinati, per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo – più di altre – a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza”.
Risulta infine pacifica la competenza del Sindaco delle ordinanze in materia, disposte dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini (vedi, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 220 del 2014 e del Consiglio di Stato n. 4794 del 2015).
Osserva infine il Tar che l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, che indica tra l’altro un orario minimo di apertura di 18 ore giornaliere “non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata, considerato che l’intesa de qua è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo” mancando il decreto ministeriale di recepimento previsto dalla legge n. 208 del 2015.