Premessa. La normativa della regione Lombardia in materia di contrasto del gioco d’azzardo (sulla quale vedi il paragrafo 4 di questa scheda) prevede in particolare che “I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013” (art. 53, comma 3 ter, della legge regionale n. 12 del 2005).
Il provvedimento del comune di Milano. L’Amministrazione comunale ha ordinato al titolare di una sala scommesse di provvedere al ripristino della destinazione d’uso originaria entro il termine perentorio di trenta giorni, in ragione della mancata acquisizione del permesso di costruire richiesto dalla legge n. 12/2005.
La decisione del Tar Milano. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso della sala scommesse, che risulta priva del permesso di costruire, sottolineando che la legge regionale prevede sempre il permesso di costruire per le opere edilizie riguardanti sale giochi, sale scommesse e sale bingo, senza distinguere tra le tipologie di attività svolte. Nel solo caso in cui le sale utilizzino apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, il rilascio del permesso risulta subordinato ad un ulteriore presupposto, consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili (sentenza n. 2022 del 2018).