Premessa. La Regione Veneto, con la Legge regionale 38/2019, ha previsto l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di un provvedimento “per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall’intesa”. Ciò è avvenuto con la Deliberazione di Giunta n. 2006/2019, con cui sono state individuate tre fasce di sospensione obbligatoria del gioco (7:00-9:00; 13:00-15:00, 18:00-20:00).

Il Comune di Venezia, con la delibera del Consiglio Comunale 50/2016, aveva già disciplinato le fasce di interruzione del gioco (per le sale giochi: apertura dalle 8:30 alle 21:30; per gli apparecchi automatici di intrattenimento, possibilità di metterli in funzione tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 19:00).

A seguito del “combinato disposto” di queste due discipline, il Comune di Venezia, con Nota dirigenziale, ha optato per la sovrapposizione tra Regolamento Comunale e Deliberazione Regionale, con l’effetto di consentire il funzionamento degli apparecchi da gioco nelle (sole) fasce orarie 9:00-13:00 e 15:00-18:00.

La sentenza e il precedente. Sul punto, in particolare sulla Nota dirigenziale, si è pronunciato il TAR Veneto con la sentenza 756/2023 con cui ha ritenuto la Nota stessa viziata da incompetenza e, pertanto, l’ha annullata.

Si tenga conto che il Regolamento Comunale aveva, invece, già recentemente superato il vaglio dello stesso Collegio (sentenza 1892/2022: qui la scheda di sintesi).

I poteri del Sindaco in tema di disciplina degli orari e il principio di proporzionalità delle misure. In primo luogo, il TAR Venezia conferma gli assunti ormai più volte ribaditi nelle sue sentenze, ossia:

  • La sussistenza, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi (parlando non tanto di legittimazione, ma dell’esistenza di un “vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati alla tutela della salute e al principio di precauzione”)
  • La necessità di esercitare tale potere contemperando i contrapposti interessi emergenti e previa, dunque, “accurata indagine” che si concreti in una attività di tipo istruttorio.

La legge regionale 38/2019 e l’iter che i Comuni devono seguire. A seguito dell’approvazione della Legge regionale 38/2019 e della Deliberazione di Giunta 2006/2019, il TAR Veneto aveva già confermato la validità dei Regolamenti comunali preesistenti (TAR Veneto, 592/2022).

Ma proprio qui risiede il vizio di incompetenza che, nel caso di specie, ha condotto il Collegio ad annullare per incompetenza la Nota che ha “sovrapposto” le due discipline (regionale e comunale): il Comune di Venezia, infatti, ben avrebbe potuto tenere fermo il proprio Regolamento (“il che avrebbe comunque determinato una limitazione dell’attività di gioco molto più ampia di quella prevista dalla Regione”, osservano gli stessi giudici), ovvero avrebbe potuto adeguare il proprio regolamento al rispetto delle fasce minime previste dalla Delibera di Giunta regionale, ovvero ancora avrebbe potuto introdurre nuovi orari di funzionamento degli apparecchi. Ma tutto ciò sempre mediante una deliberazione consiliare o un’ordinanza sindacale motivata e che desse conto delle ragioni di fondo.

In alcun modo, invece, ribadiscono i giudici “la sopravvenuta disciplina regionale avrebbe potuto determinare (…) l’automatica modificazione del regolamento comunale” in assenza di una deliberazione del Consiglio comunale o di un’ordinanza sindacale a monte.

L’atto dirigenziale è stato, dunque, ritenuto viziato da incompetenza ed è stato per questi motivi annullato dal TAR Venezia.