Premessa. Il Comune di Venezia, con il Regolamento Giochi adottato con la delibera di Consiglio Comunale 50/2016, all’art. 14 ha stabilito due tipologie di limiti orari:
- Per le sale giochi, gli orari di apertura sono 8.30-21.30;
- Per gli apparecchi da gioco, gli orari di funzionamento sono 9.00-13.00 e 15.00-19.30.
Il caso trattato dal TAR Venezia nella sentenza 1226/2023, che qui si analizza, origina dalla sospensione di tre giorni dell’attività una sala giochi operante nel territorio comunale per reiterata violazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco. Il Collegio ha respinto il ricorso dell’esercente, confermando il Regolamento Comunale di Venezia e la sanzione comminata al privato.
I limiti orari. Il primo elemento di doglianza concerne l’interpretazione dell’art. 14 del Regolamento Comunale. Confermano i giudici che in esso sono contenute “due prescrizioni distinte, l’una relativa all’orario di apertura della sala giochi, l’altra riferita, più nello specifico, all’orario di utilizzo dei giochi di intrattenimento”. Queste due norme “vanno applicate in combinato disposto nell’ipotesi in cui si tratti dell’orario di sale giochi e dell’orario di utilizzo degli apparecchi ivi ospitati” mentre si applicherà solo la disposizione relativa agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco quando si tratta dell’orario di utilizzo di tali apparecchi collocati in altra tipologia di esercizio commerciale, diverso dalla sala giochi.
Se così non fosse, continua il Collegio, l’esito sarebbe una inammissibile disparità di trattamento tra apparecchi collocati in una sala giochi e apparecchi ospitati in altro esercizio commerciale.
Le sanzioni previste dal Regolamento. L’esercente lamenta, poi, in tema di sanzioni, il contrasto tra la prescrizione contenuta all’art. 15 del Regolamento Comunale (“In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi”) e gli articoli 8-bis (Reiterazione delle violazioni) e 20 (Sanzioni amministrative accessorie) della Legge 689/1981.
I giudici confermano, invece, la correttezza dell’applicazione nel caso di specie, dell’art. 15 del Regolamento. Si tratta, nello specifico, di una disposizione speciale, e lo stesso art. 8-bis della Legge 689/1981 fa salvo “quanto previsto da speciali disposizioni di legge” nel definire le ipotesi di reiterazione.
Sul punto, peraltro, anche in passato la giurisprudenza aveva escluso che “la misura sanzionatoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento [fosse] riconducibile alle sanzioni amministrative previste dalla l. 689 del 1981 trattandosi, invece, di potere rientrante nell’ambito del c.d. rapporto amministrativo instauratosi tra amministrazione comunale e privato autorizzato” (TAR Veneto, 592/2022; CDS 6331/2020).
La sospensione. Sotto altro profilo, spiegano i giudici che, a fronte del potere dell’Amministrazione di disciplinare l’orario di apertura delle sale giochi, “deve necessariamente riconoscersi la sussistenza anche di un corrispondente potere sanzionatorio, che sia effettivo ed efficace e, dunque, non meramente simbolico, in modo da garantire l’effettività della disciplina medesima e la conseguente tutela dei sottesi interessi pubblici”.
Su questo versante, inoltre, secondo il TAR “non pare che la sospensione di tre giorni inflitta alla società ricorrente possa ritenersi assunta in violazione del principio di proporzionalità”.
L’Intesa. Infine, il Collegio respinge anche l’ultima doglianza dell’esercente che lamentava la violazione dell’Intesa in Conferenza Unificata sul punto degli orari. Si conferma la carenza di valore cogente di quest’atto, non essendo stato recepito dal previsto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.