Premessa. Il comune di Paderno Dugnano (MI) ha di recente approvato un nuovo Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito in attuazione della legge della regione Lombardia n. 8 del 2013 e delle successive modifiche, con l’obiettivo di garantire la diffusione del gioco lecito per limitare le conseguenze sociali sui consumatori più deboli, anche attraverso attività di disincentivazione, informazione ed educazione.
Finalità del provvedimento. L’obiettivo dell’introduzione di tali disposizioni è quello di tutelare in modo più organico i minori, gli utilizzatori più a rischio di sviluppo della sindrome da gioco d’azzardo patologico (GAP), la popolazione anziana, la sicurezza urbana e la quiete della collettività; salvaguardando allo stesso tempo l’iniziativa d’impresa e la concorrenza. L’amministrazione inoltre si impegna ad aggiornare e monitorare i dati sull’incidenza del fenomeno (GAP) su territorio e cittadini. (art. 2)
Giochi disciplinati. Il regolamento disciplina le diverse tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro quali: attraverso apparecchi meccanici e automatici (AWP e sale giochi tradizionali); attraverso apparecchi collegati fra di loro, alla rete e ad un server centrale (VLT); scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi e lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto). Non sono disciplinati invece: i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica; il gioco del bingo; i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio; gli apparecchi e congegni per il gioco lecito privi di monitor e i giochi proibiti (art. 1)
Divieti riguardanti l’ubicazione degli esercizi dedicati al gioco d‘azzardo. È vietata, come previsto dalla legge regionale, l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, oratori, strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi, cimiteri cittadini e camere mortuarie, biblioteche, parchi e giardini pubblici. Viene inoltre vietata l’istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in circoli e associazioni di qualunque natura e di distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale o/e con tagliando cartaceo all’esterno dei locali (art. 4)
Informazioni per i giocatori. Viene indicato l’obbligo di esporre all’interno di tutti gli esercizi: la tabella dei giochi proibiti; indicazioni di utilizzo degli apparecchi, del costo e delle regole dei giochi; divieto del gioco per i minori; cartello con indicazioni per effettuare un autotest per possibilità di rischio. Viene previsto inoltre il divieto di pubblicizzare vincite avvenute (art. 6)
Limitazione orari. L’orario di apertura delle sale dedicate e del funzionamento degli apparecchi da gioco è stabilito con specifica ordinanza sindacale con l’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari di lavoro e di scuola (art. 5)
Ulteriori misure. Con il regolamento viene vietata la locazione o la concessione di immobili pubblici per aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito o all’istallazione di apparecchi. In caso di attività già presenti, alla prima scadenza di legge non sarà permesso il rinnovo del contratto. Le società controllate o partecipate dall’amministrazione o alle quali è affidato un incarico per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono pubblicizzare l’esercizio del gioco lecito. Un ulteriore provvedimento riguarda il divieto d’istallazione di insegne luminose sia all’esterno che all’interno dei locali. (art. 7)
Sanzioni. L’inosservanza delle disposizioni indicate nel regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, in caso di recidiva si applica la sospensione dell’utilizzo degli apparecchi fino a tre mesi. (art. 8)
(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)